Statuto

Testo dell’header

REQUISITI E AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

ART. 5.1 Possono partecipare all’Associazione, nonché permanere nella stessa, tutte le aziende di comunicazione che possiedano almeno e cumulativamente i seguenti requisiti (i Requisiti):

  • a) siano costituite in forma societaria;
  • b) abbiano almeno due anni di attività documentati da bilanci approvati o rendiconti;
  • c) svolgano in via prevalente attività di progettazione di azioni di comunicazione per conto terzi, nonché di consulenza strategica di comunicazione;
  • d) non versino in stato di insolvenza e non siano amministrate, rappresentate o comunque dirette da persone che siano state dichiarate fallite o che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio o per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

L’elenco dei Requisiti di cui sopra è stato redatto a puro titolo indicativo e non tassativo. Il Consiglio Direttivo, al quale spetta valutare la sussistenza dei Requisiti, dispone delle seguenti facoltà:

  • a) determinare, demandandone la disciplina al Regolamento approvato dall’Assemblea, ulteriori Requisiti ai fini della partecipazione all’Associazione;
  • b) richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni documentali, disporre verifiche o controlli presso le Associate a mezzo di persone o enti di sua fiducia all’uopo nominati onde accertare la sussistenza o la permanenza dei Requisiti più sopra elencati; e
  • c) deliberare contro l’ammissione di una azienda all’Associazione in caso di valutazione negativa circa la sussistenza dei Requisiti.

Entro il 31 marzo di ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale eventuali variazioni intervenute rispetto ai Requisiti.

ART. 6 Le aziende di comunicazione che intendano far parte dell’Associazione, devono trasmettere al Consiglio Direttivo, all’attenzione del Presidente, la domanda scritta di ammissione.
Tale domanda deve essere corredata da una copia

  • a) dei documenti di cui alla lettera b) del Paragrafo 5.1 di questo Statuto;
  • b) da una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda che garantisca (i) la chiarezza, verità e correttezza di tali documenti e (ii) il possesso degli ulteriori Requisiti e (iii) le eventuali ulteriori garanzie richieste dal Regolamento;
  • c) da qualsiasi altro documento richiesto dal Regolamento;
  • d) dall’eventuale ulteriore documentazione probatoria del possesso dei Requisiti

La domanda di ammissione deve indicare la persona fisica (o le persone fisiche) destinata/e a rappresentare l’Associata in seno all’Associazione ai sensi dell’Articolo 9. 

Deve intendersi risolto di diritto il rapporto associativo tra l’Associazione e l’Associata nel caso in cui sia accertato, anche successivamente, che la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Associata ai sensi del Paragrafo 6.2 risulti, anche soltanto parzialmente, non veritiera. In tale ipotesi l’Associata non può pretendere la restituzione né della Quota Complessiva versata all’Associazione, né delle spese sostenute a qualsiasi titolo e perde altresì qualunque diritto sul patrimonio dell’Associazione.

La presentazione della domanda di ammissione comporta l’integrale accettazione:

  • del presente Statuto;
  • del Codice Deontologico
  • della convenzione con AssAP Servizi S.r.l. (AssAP), pubblicato sul sito internet di UNA, con le relative modalità di erogazione e pagamento dei servizi;
  • del Regolamento Associativo.

La presentazione della domanda di ammissione comporta altresì:

  • a) l’accettazione preventiva dei controlli disposti dal Consiglio Direttivo al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti;
  • b) l’impegno della richiedente di agevolare le persone o gli enti incaricati nella loro attività di controllo;
  • c) l’impegno di rimborsare all’Associazione gli eventuali costi delle verifiche, che sono integralmente a carico della richiedente stessa.

Clausola transitoria
Le Associate che fossero già tali al momento dell’adozione del presente Statuto disporranno di un periodo di 6 mesi successivi all’adozione per conformarsi ai nuovi Requisiti. A questo fine, sarà necessario trasmettere all’Associazione tutta la documentazione di cui agli Articoli 5 e 6 dello Statuto e all’articolo 2 del Regolamento, qualora l’Associazione non ne fosse già in possesso. Il mancato adempimento della presente disposizione comporterà la decadenza dell’Associata ai sensi dell’Articolo 12 del presente Statuto.

Art. 7 Le domande di ammissione vengono istruite ed esaminate preliminarmente dal Direttore Generale, che le trasmette poi al Consiglio Direttivo con un suo parere scritto.

Il Consiglio Direttivo, esaminati gli atti, delibera l’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso in cui la domanda venga rigettata, la relativa delibera dovrà essere adeguatamente motivata.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre una o più domande di ammissione e la documentazione pertinente al Collegio dei Probiviri di cui all’Articolo 39 affinché questo esprima il proprio parere non vincolante nel termine di 30 giorni.

La delibera del Consiglio Direttivo è impugnabile nel termine di 30 giorni avanti il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Con l’ammissione a far parte dell’Associazione, l’Associata è impegnata a rispettare tutti i doveri associativi previsti dal presente Statuto e dal Codice Deontologico, dei Regolamenti Associativi, in particolare si obbliga:

  • a) ad uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo;
  • b) al pagamento della Quota Complessiva.

All’atto della presentazione della domanda, la richiedente si impegna, subordinatamente all’effettiva ammissione, a versare:

  • a) all’Associazione la quota associativa (la Quota Associativa) e le eventuali ulteriori contribuzioni integrative straordinarie deliberate dall’Assemblea (i Contributi Straordinari); e
  • b) ad AssAP il corrispettivo annuale per la fornitura dei relativi servizi (Corrispettivo AssAP), con le modalità di pagamento previste annualmente dall’Assemblea Ordinaria.

(la Quota Associativa, i Contributi Straordinari e il Corrispettivo AssAP, insieme, la Quota Complessiva).

L’entità della Quota Associativa e dei Contributi Straordinari, il criterio di determinazione del Corrispettivo AssAP, nonché le loro modalità di pagamento, sono annualmente fissate dall’Assemblea Ordinaria.

ART 9 Ogni Associata è rappresentata in seno all’Associazione da uno o più delegati (i Rappresentanti), in un numero massimo pari ai diritti di voto spettanti all’Associata ai sensi dell’Articolo 23.2, da indicarsi all’atto dell’ammissione. Eventuali sostituzioni e/o revoche dovranno essere comunicate per iscritto al Direttore Generale.

Ogni Rappresentante deve essere amministratore o direttore generale dell’Associata o comunque deve rivestire un ruolo direttivo dell’organizzazione funzionale dell’Associata di cui si tratti dedicata alle attività di progettazione di azioni di comunicazione e/o di consulenza strategica di comunicazione a favore di terzi.

ART. 17 – RICAVI E RICAVI D’AGENZIA

Entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale

a) l’entità dei propri ricavi; e

b) l’entità dei propri “ricavi d’agenzia”
realizzati nell’esercizio precedente, fornendo inoltre il relativo bilancio o rendiconto approvato (nonché quello/i delle proprie controllate), ai fini dell’individuazione delle Quote Associative, nonché dei Corrispettivi AssAP.

Con il termine “ricavi d’agenzia” si intendono, ai fini del presente Statuto, i ricavi d’esercizio indicati alla voce “A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del bilancio redatto secondo le disposizioni del Codice civile ed i corretti principi contabili. A tale riguardo si precisa che i ricavi di cui alla voce A.1) del conto economico, nel rispetto del principio generale di redazione del bilancio di cui all’art. 2423bis, 1° comma, del codice civile (c.d. principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”), non dovranno essere influenzati dalle rifatturazioni per acquisti di beni e servizi effettuati in nome proprio e per conto dei clienti, secondo lo schema contrattuale del “mandato senza rappresentanza”.
Tali ultimi importi, costituendo delle mere partite di giro di natura finanziaria, qualora contabilizzati a conto economico, dovranno trovare separata allocazione nella voce “A.5) Altri Ricavi e proventi” ovvero chiaramente indicati nella Nota Integrativa, che ai sensi dell’art. 2423, 1° comma, del Codice civile, costituisce parte integrante del Bilancio d’esercizio.
Gli importi delle rifatturazioni non saranno computati ai fini del calcolo delle Quote Associative dovute all’Associazione e dei Corrispettivi AssAP.

Alle Associate che entro il 30 giugno di ogni anno non abbiano comunicato il dato relativo all’entità dei ricavi e dei “ricavi d’agenzia” e trasmesso copia del bilancio o del rendiconto approvato ai sensi del Paragrafo 17.1, potranno essere applicate le sanzioni di cui all’ Articolo 12 o all’Articolo 13 e, qualora l’inadempimento si protragga sino al 30 settembre, l’Associazione procederà come segue:
a) qualora l’Associata inadempiente sia tenuta alla pubblicazione del bilancio, il Direttore Generale potrà procedere autonomamente alla sua consultazione e al calcolo dei ricavi d’agenzia, fermo restando che tutte le relative spese (ivi incluse le spese relative all’ingaggio di una società di revisione incaricata all’uopo dall’Associazione) saranno addebitate all’Associata inadempiente; e
b) qualora l’Associata inadempiente non sia tenuta alla pubblicazione del bilancio o del rendiconto, allora la Quota Associativa e il Corrispettivo AssAP saranno calcolati sulla base della dichiarazione dell’anno precedente e, a titolo di penale, tali importi saranno aumentati del 5%.

I bilanci inviati saranno controllati, a campione, da una società di revisione, per la verifica di corrispondenza tra l’autodichiarazione dei ricavi e dei “ricavi d’agenzia” e quanto risulta dal bilancio.

In caso di differenze tra l’ammontare dei “ricavi d’agenzia” comunicati mediante l’autodichiarazione fatta entro il 30 giugno e il dato effettivo risultante dal bilancio inviato, le quote dovute all’ Associazione e i corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l. verranno calcolati sull’ammontare più elevato dei “ricavi d’agenzia” risultante dai due diversi dati.

In caso di (a) differenze tra l’ammontare dei ricavi comunicati mediante l’autodichiarazione fatta entro il 30 giugno e il dato effettivo risultante dal bilancio o dal rendiconto inviato, oppure (b) mancato invio del bilancio o del rendiconto entro il 30 settembre, allora i diritti di voto dell’Associata ai sensi dell’Articolo 23.2 saranno automaticamente limitati a 1 (uno).

Tutte le spese sostenute dall’Associazione relative alle attività di cui ai Paragrafi 17.3 e 17.4 che precedono saranno addebitate all’Associata.

QUOTE ASSOCIATIVE/CANONI/SERVIZI EXTRA

Determinazione Quota Complessiva
(Quote Associative + corrispettivi AssAP Servizi S.r.l.)

Il criterio di determinazione, l’entità delle Quote Associative e del Corrispettivo AssAP e le loro modalità di pagamento sono, ogni anno, fissate per l’anno successivo e per le rispettive Fasce di appartenenza delle Associate dall’Assemblea Ordinaria che deve tenersi entro il 31 dicembre.

L’utilizzo dei servizi forniti da AssAP Servizi è strettamente personale e di esclusiva disponibilità dell’Associata. Sono pertanto vietate le cessioni a terzi, anche se parziali o a titolo gratuito, e anche se destinate a società del gruppo di cui faccia parte l’Associata.

CONTRIBUZIONI ESERCIZIO 2025 (a partire dal 1° maggio 2025)
Totale quote UNA + corrispettivi AssAP Servizi S.r.l. per fasce di “ricavo d’agenzia”
(vedi art. 2 Statuto UNA)