Statuto
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REQUISITI E AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE
ART. 4. Possono partecipare all’Associazione tutte le aziende di comunicazione che possiedano, secondo i criteri più avanti elencati, i seguenti concorrenti requisiti:
- siano costituite nella forma della società di capitali;
- abbiano almeno due anni di attività documentati da bilanci approvati;
- possiedano una struttura professionale in grado sia di progettare azioni di comunicazione, per conto terzi, sia di fornire nel proprio settore di specializzazione, una consulenza strategica di comunicazione;
- godano di buona reputazione commerciale, abbiano una corretta gestione economica, adempiano puntualmente ai propri impegni, non versino in stato di insolvenza e non siano amministrate, rappresentate o comunque dirette da persone che siano state dichiarate fallite o che siano state condannate con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio o per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.
L’elenco di cui sopra è stato redatto a puro titolo indicativo e non tassativo: il Consiglio Direttivo può determinare, con un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea, ulteriori requisiti specifici richiesti.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di ritenere i requisiti ivi individuati non esaurienti per l’ammissione all’Associazione, purché tale delibera sia assunta con la maggioranza qualificata degli aventi diritto di cui all’art. 30.
Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento disporre verifiche o controlli presso le Associate, a mezzo di persone o enti di sua fiducia all’uopo nominati, onde accertare la permanenza dei requisiti più sopra elencati.
Ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale:
- entro il 31 marzo eventuali variazioni intervenute rispetto ai requisiti sopra elencati
ART. 5. Le aziende di comunicazione che intendano far parte dell’Associazione, devono trasmettere al Consiglio Direttivo la domanda scritta di ammissione.
Tale domanda deve essere corredata da una copia degli ultimi due bilanci approvati, e da una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda che garantisca sia il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, sia che l’azienda di comunicazione non si trovi in alcuna delle situazioni previste ai punti c) del richiamato art. 4. La domanda di ammissione deve indicare la persona fisica (o le persone fisiche) destinata/e a rappresentare l’Associata in seno all’Associazione ai sensi dell’art. 8
La presentazione della domanda di ammissione comporta l’integrale accettazione:
- del presente Statuto
- del Codice Deontologico
- della Convenzione AssAP Servizi S.r.l. con le relative modalità di erogazione e pagamento dei servizi
- dei Regolamenti Associativi
La presentazione della domanda di ammissione comporta altresì:
- l’accettazione preventiva dei controlli disposti dal Consiglio Direttivo al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti
- l’impegno della richiedente di agevolare le persone o gli enti incaricati nella loro attività di controllo
- l’impegno di rimborsare all’Associazione gli eventuali costi delle verifiche, che sono integralmente a carico della richiedente stessa
All’atto dell’accettazione della domanda la richiedente si impegna a versare:
- a) all’Associazione la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea
- b) ad AssAP Servizi S.r.l. il corrispettivo annuale per la fornitura dei relativi servizi, con le modalità di pagamento previste annualmente dall’Assemblea Ordinaria. I punti a) e b), quando richiamati insieme, ai fini del presente Statuto, sono indicati convenzionalmente come “Quota Complessiva”
L’entità dei predetti importi e il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l., nonché le loro modalità di pagamento, sono annualmente fissate dall’Assemblea Ordinaria.
Deve intendersi privo di efficacia e comunque risolto di diritto il rapporto associativo tra l’Associazione e l’Associata nel caso in cui sia accertato, anche successivamente, che la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Associata ai sensi del presente articolo 5. risulti, anche soltanto parzialmente, inveritiera.
In tale ipotesi l’Associata non può pretendere la restituzione né della Quota Complessiva versata all’Associazione, né delle spese sostenute a qualsiasi titolo e perde altresì qualunque diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 6. Le domande di ammissione vengono istruite ed esaminate preliminarmente dal Collegio dei Probiviri che le trasmette poi al Consiglio Direttivo con un suo parere scritto.
Il Consiglio Direttivo esaminati gli atti ne vota l’eventuale accoglimento a maggioranza semplice dei presenti. La domanda di ammissione può essere respinta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata con il quorum di cui all’art.30.
La delibera del Consiglio Direttivo è impugnabile avanti il Collegio dei Probiviri di cui all’art.37.
ART. 7. Con l’ammissione a far parte dell’Associazione, l’Associata è impegnata a rispettare tutti i doveri associativi previsti dal presente Statuto e dal Codice Deontologico, dei Regolamenti Associativi, in particolare si obbliga:
(i) ad uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo,
(ii) al pagamento della Quota Complessiva.
ART. 8. Ogni Associata è rappresentata in seno all’Associazione da uno o più delegati (“Rappresentanti”), in correlazione con quanto indicato al successivo art 23, indicato/i all’atto dell’ammissione. Eventuali sostituzioni e/o revoche dovranno essere comunicate per iscritto al Direttore Generale.
Ogni Rappresentante deve essere amministratore o direttore generale dell’Associata o comunque deve rivestire un ruolo di direzione di funzione e/o di reparto.
ART. 17 – RICAVO D’AGENZIA
Entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le Associate sono tenute a comunicare per iscritto al Direttore Generale l’entità dei propri “ricavi d’agenzia” realizzati nell’esercizio precedente, ai fini dell’individuazione delle quote associative, nonché dei corrispettivi dovuti ad AssAP Servizi S.r.l..
Con il termine “ricavi d’agenzia” si intendono, ai fini del presente Statuto, i ricavi d’esercizio indicati alla voce “A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile ed i corretti principi contabili. A tale riguardo si precisa che i ricavi di cui alla voce A.1) del conto economico, nel rispetto del principio generale di redazione del bilancio di cui all’art. 2423 bis, 1° comma, del codice civile (c.d. principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”), non dovranno essere influenzati dalle rifatturazioni per acquisti di beni e servizi effettuati in nome proprio e per conto dei clienti, secondo lo schema contrattuale del “mandato senza rappresentanza”.
Tali ultimi importi, costituendo delle mere partite di giro di natura finanziaria, qualora
contabilizzati a conto economico, dovranno trovare separata allocazione nella voce “A.5) Altri Ricavi e proventi” ovvero chiaramente indicati nella Nota Integrativa, che ai sensi dell’art. 2423, 1° comma, del Codice Civile, costituisce parte integrante del Bilancio d’esercizio.
Gli importi delle rifatturazioni non saranno computati ai fini del calcolo delle quote associative dovute all’Associazione e dei canoni dovuti ad AssAP Servizi S.r.l..
QUOTE ASSOCIATIVE/CANONI/SERVIZI EXTRA
Determinazione Quota Complessiva
(Quote Associative + corrispettivi AssAP Servizi S.r.l.)
Il criterio di determinazione, l’entità delle quote associative e del corrispettivo dovuto ad AssAP Servizi S.r.l. e le loro modalità di pagamento sono, ogni anno, fissate per l’anno successivo dall’Assemblea Ordinaria delle Associate che deve tenersi entro il 31 dicembre.
L’utilizzo dei servizi forniti da AssAP Servizi è strettamente personale e di esclusiva disponibilità dell’Associata. Sono pertanto vietate le cessioni a terzi, anche se parziali o a titolo gratuito, e anche se destinate a società del gruppo di cui faccia parte l’Associata.
CONTRIBUZIONI ESERCIZIO 2020
Totale quote UNA + corrispettivi AssAP Servizi S.r.l. per fasce di “ricavo d’agenzia”
(vedi art. 17 Statuto UNA)
RICAVO D’AGENZIA | |
da 0 a € 500.000,00 | € 1.500,00 |
da € 500.001,00 a € 1.000.000,00 | € 2.000,00 |
da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00 | € 3.000,00 |
da € 2.000.001,00 a € 3.000.000,00 | € 4.000,00 |
da € 3.000.001,00 a € 4.000.000,00 | € 5.000,00 |
da € 4.000.001,00 a € 5.000.000,00 | € 6.000,00 |
da € 5.000.001,00 a € 6.000.000,00 | € 8.000,00 |
da € 6.000.001,00 a € 8.000.000,00 | € 10.000,00 |
da € 8.000.001,00 a € 10.000.000,00 | € 12.000,00 |
oltre i 10.000.000,00 | € 14.000,00 |